IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art.  2, commi 6,  7 e 8, della  legge 26 ottobre  1995, n.
447, che istituisce la figura del tecnico competente in acustica e ne
definisce i  requisiti ai fini  del relativo riconoscimento  da parte
delle regioni;
  Visto l'art. 3,  comma 1, lettera b), della legge  26 ottobre 1995,
n. 447  che attribuisce allo  Stato il coordinamento  delle attivita'
per  la  definizione  del  ruolo e  la  qualificazione  dei  predetti
soggetti;
  Visto l'art. 8 della legge 15  marzo 1997, n. 59, che disciplina lo
svolgimento della  funzione statale di indirizzo  e coordinamento nei
confronti delle regioni;
  Vista  la legge  14 gennaio  1994, n.  20, recante  disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Vista  l'intesa espressa  nella  seduta del  31  luglio 1997  dalla
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Consultate  le  province autonome  di  Trento  e Bolzano  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
  Ritenuto necessario di prevedere modalita' omogenee e coordinate di
applicazione della  disciplina sul tecnico competente  in acustica di
cui alla legge n. 447 del 1995;
  Su proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
  E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
                               Art. 1.
                     Presentazione delle domande
  1.  I soggetti  in possesso  dei requisiti  di legge  che intendono
svolgere l'attivita' di  tecnico competente in acustica,  di cui alla
legge  26  ottobre  1995,  n.   447,  devono  presentare  la  domanda
all'assessorato preposto all'ambiente della  regione di residenza che
rilascia il relativo attestato di riconoscimento.
  2.  La  domanda e'  redatta  secondo  le modalita'  indicate  dalla
regione.